Assegno di mantenimento e coronavirus

Profili di criticità e necessità di un intervento legislativo

E’ forte l’impatto dell’emergenza COVID 19 sulle famiglie di separati e/o divorziati anche per ciò che attiene all’erogazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge ed i figli.

Insieme alle altre problematiche, si sono determinate situazioni di notevole difficoltà nella corresponsione dell’assegno e, purtroppo, allo stato manca del tutto un intervento normativo al riguardo.

Si può ragionevolmente ritenere che la maggior parte di soggetti onerati abbiano visto diminuire, se non azzerare, la propria capacità reddituale.

Tali situazioni, che derivano dall’impossibilità oggettiva di eseguire la prestazione a causa del lockdown lavorativo, e non certo dalla volontà del singolo, potrebbero inquadrarsi nell’istituto della “impossibilità sopravvenuta” di cui agli artt. 1256 e 1258 del Codice Civile e legittimare, quanto meno, una richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento.

E’ consigliabile, dunque, qualora i rapporti tra le parti lo consentano, attivare una trattativa al fine di formalizzare una modifica delle condizioni che regolano i rapporti, possibilmente con una negoziazione assistita, sia pur limitatamente alla durata dell’emergenza.

Laddove, invece, vi sia tra le parti accesa conflittualità, l’unica via percorribile sarà il ricorso in via di urgenza al Tribunale per chiedere l’adozione dei provvedimenti necessari.

Il diritto di visita ai tempi del coronavirus

Con l’emergenza COVID 19, il popolo italiano è stato costretto ad un cambiamento radicale delle proprie abitudini di vita.

Molti interrogativi hanno assalito i genitori separati riguardo il diritto di visita del non collocatario.

Ebbene, va subito detto che in materia non ci sono restrizioni. Il decreto cd. “Io resto a casa” del 10.3.2020 ha chiarito che ” gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio“.

Tanto premesso, occorrerà molto buon senso da parte dei genitori, i quali dovranno tenere conto dei bisogni della prole, cercare di non rendere loro ancora più gravoso il difficile momento e, al contempo, usare la prudenza che le varie situazioni di rischio possono richiedere.

Potrebbe perciò essere opportuno che i genitori elaborino insieme un’organizzazione particolare per questi giorni, mostrando l’un l’altro maggiore disponibilità ed elasticità.

L’emergenza coronavirus non deve far venir meno la paternità e la maternità: occorre essere genitori responsabili e tutelare il bene dei bambini e la salute collettiva.

L’occasione è buona per insegnare con l’esempio qualcosa di importante ai bambini, cittadini del domani.

Il Tribunale non può “invitare” il genitore ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità

In tema di affidamento di figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale o di sostegno alla genitorialità comporta un condizionamento in contrasto con gli articoli 13 e 32 della Costituzione.

Anche quando trattasi di un semplice invito giudiziale, è indubbio come tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 della Costituzione.

La finalità di realizzare la maturazione personale del genitore è rimessa esclusivamente al suo diritto di autodeterminazione (cfr. Cass. n.13506/2015).

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18222 del 5.7.2019.

Quali sono le spese straordinarie per i figli e come si ripartiscono

Finalmente il Tribunale di Palermo ha adottato linee guida sulle voci di spesa extra assegno precisando quali non necessitano di preventivo accordo e quali richiedono l’assenso del genitore che deve rimborsarle:

Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori

spese mediche relative a:

a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;

b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;

c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;

d) tickets sanitari;

e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;

f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;

spese scolastiche relative a:

a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;

b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;

c) gite scolastiche senza pernottamento;

d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);

e) mensa;

f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;

spese extra-scolastiche relative a:

a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare in costanza di matrimonio;

b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;

c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;

Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:

spese mediche relative a:

a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;

b) cure termali e fisioterapiche;

c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;

d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;

e) analisi cliniche;

f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;

spese scolastiche relative a:

a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell’aliquota di pertinenza, in misura pari all’importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica)

b) corsi di specializzazione;

c) gite scolastiche con pernottamento;

d) corsi di recupero e lezioni private;

e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)

spese extra-scolastiche relative a:

a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;

b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell’organizzazione familiare in costanza di matrimonio;

c) viaggi e vacanze;

d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell’altro genitore;

e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;

f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;

g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie

Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l’onere di comunicare il relativo importo all’altro con un preavviso di almeno sette giorni; va altresì previsto un simmetrico onere per l’altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell’aliquota di pertinenza).

Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell’opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l’aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.

Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall’altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Modalità di rimborso al genitore anticipatario

In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.