Finalmente il Tribunale di Palermo ha adottato linee guida sulle voci di spesa extra assegno precisando quali non necessitano di preventivo accordo e quali richiedono l’assenso del genitore che deve rimborsarle:
Spese
extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore)
anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
spese
mediche
relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso
strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie
private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di
specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a
contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se
già presenti nell’organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per
il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale
autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di
scuola;
Spese
extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i
genitori:
spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso
strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma
erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti
privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da
istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione,
questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell’aliquota di pertinenza, in
misura pari all’importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di
frequentazione della università pubblica)
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa
dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla
frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe
pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere,
disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e
pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e
dopo-scuola) se non già presenti nell’organizzazione familiare in costanza di
matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del
veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell’altro
genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o
autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso
su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l’onere di comunicare il relativo importo all’altro con un preavviso di almeno sette giorni; va altresì previsto un simmetrico onere per l’altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell’aliquota di pertinenza).
Nel
caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta
naturalmente libero di avvalersi dell’opzione originariamente prescelta, ma il
secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l’aliquota di sua pertinenza della
somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall’altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità
di rimborso al genitore anticipatario
In
relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere
il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.